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Legge 31/07/2002 n. 179(GU n. 189 del 13-8-2002) Disposizioni in materia ambientale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge 23 marzo 2001, n. 93, č incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato č stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: -Il comma 2, dell'art. 5, della Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, č il seguente: "2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessitā dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalitā di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 45 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.". Art. 2. (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente). 1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente č potenziato di 229 unitā di personale, secondo la tabella A allegata alla presente Legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine č autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unitā di personale. 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario. 3. Per la copertura dei conseguenti oneri č autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002. Art. 3 (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti). 1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilitā, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, č autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003. 2. Per le finalitā di cui al comma 1, č data prioritā alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilitā che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Art. 4. (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato). 1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilitā, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualitā dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, č autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Art. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente). 1. Al fine di una pių efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonchč per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, č autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilitā ambientale di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonchč al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalitā di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori č stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002 b) lo svolgimento delle attivitā previste dal Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento c) le attivitā di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonchč alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel d) le attivitā di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 2. Per lo svolgimento delle attivitā di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio č autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universitā, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati. Note all'art. 5: -La Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, č pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986. -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilitā ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988. -Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999. -Il Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001. - Il Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante: attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993. -Il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000. -Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997. 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, č autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. 2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, universitā,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale. 3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivitā formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalitā, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET. 4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonchč per le finalitā di cui all'articolo 3, č istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato č autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalitā di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 7. (Norme in materia di inquinamento acustico). |
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